Ulteriore prorogra alla riforma del sistema intercettazioni

Ancora una proroga disposta all’entrata in vigore di alcune norme del D.Lgs. 216/2017 di riforma del sistema delle intercettazioni.

Nel decreto legge 14/06/2019 n. 53, meglio noto come “Decreto Sicurezza-bis” e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale del 14/06/2019 n. 138, all’art. 9, comma 2, è stata disposta una ennesima proroga della entrata in vigore delle disposizioni degli artt. 2, 3, 4, 5 e 7 del d.lgs. 216/2017 di riforma del sistema delle intercettazioni.

Il D.L. n. 53 dovrà poi essere convertito in legge entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dello stesso in Gazzetta Ufficiale, vi daremo notizie nel caso in cui la legge di conversione dovesse prevedere, sul punto, disposizioni o tempistiche diverse.

Questa ennesima proroga riguardo la vigenza degli anzidetti articoli 2, 3, 4, 5 e 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2017 n. 216 si applicherà a provvedimenti che dispongono le intercettazioni “iscritti dopo il 31/12/2019”, così come sono stati prorogati al 1° gennaio 2020 i termini di cui all’art. 9, comma 2 sempre del suddetto decreto legislativo 216/2017.

E’ stato altresì disposto con il comma 1 dell’anzidetto art. 9 del d-l 53/2019 che Il previgente articolo 57  del  decreto  legislativo  30  giugno 2003, n. 196, abrogato, a decorrere dall’8 giugno 2019, dall’articolo 49, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51,  riprende vigenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge  e  fino al 31 dicembre 2019.

D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 – Art. 57 (Disposizioni di attuazione)
[1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sono individuate le modalità di attuazione dei principi del presente codice relativamente al trattamento dei dati effettuato per le finalità di cui all’articolo 53 dal Centro elaborazioni dati e da organi, uffici o comandi di polizia, anche ad integrazione e modifica del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378, e in attuazione della Raccomandazione R 15 del Consiglio d’Europa del 17 settembre 1987, e successive modificazioni. Le modalità sono individuate con particolare riguardo:
a) al principio secondo cui la raccolta dei dati è correlata alla specifica finalità perseguita, in relazione alla prevenzione di un pericolo concreto o alla repressione di reati, in particolare per quanto riguarda i trattamenti effettuati per finalità di analisi;
b) all’aggiornamento periodico dei dati, anche relativi a valutazioni effettuate in base alla legge, alle diverse modalità relative ai dati trattati senza l’ausilio di strumenti elettronici e alle modalità per rendere conoscibili gli aggiornamenti da parte di altri organi e uffici cui i dati sono stati in precedenza comunicati;
c) ai presupposti per effettuare trattamenti per esigenze temporanee o collegati a situazioni particolari, anche ai fini della verifica dei requisiti dei dati ai sensi dell’articolo 11, dell’individuazione delle categorie di interessati e della conservazione separata da altri dati che non richiedono il loro utilizzo;
d) all’individuazione di specifici termini di conservazione dei dati in relazione alla natura dei dati o agli strumenti utilizzati per il loro trattamento, nonché alla tipologia dei procedimenti nell’ambito dei quali essi sono trattati o i provvedimenti sono adottati;
e) alla comunicazione ad altri soggetti, anche all’estero o per l’esercizio di un diritto o di un interesse legittimo, e alla loro diffusione, ove necessaria in conformità alla legge;
f) all’uso di particolari tecniche di elaborazione e di ricerca delle informazioni, anche mediante il ricorso a sistemi di indice

captatore informatico

La terza proroga alla riforma intercettazioni

Siamo dunque alla terza proroga, dopo la prima disposta con l’art. 2 del decreto-legge 91/2018 poi convertito senza modificazioni per la parte di interesse (proroga al 31 marzo 2019) e quella disposta dal comma 1139 all’art. 1 della legge di Bilancio 2019 (proroga a “dopo il 31 luglio 2019), proroghe alla riforma intercettazioni di cui peraltro vi avevamo dato tempestiva notizia con articoli su questo sito.

Era attesa una decisione definitiva del Governo e del suo Ministro della Giustizia circa il destino di questa travagliata riforma che era nata nella passata legislatura su iniziativa di un Esecutivo e di un Ministro della Giustizia diverso, tale decisione tuttavia non è ancora arrivata ed evidentemente consapevole del fatto che essa non sarebbe stata presa entro il termine del 31 luglio 2019 precedentemente fissato, l’attuale Governo ha preferito predisporre una proroga ulteriore.

I recenti casi balzati agli onori della cronaca e di cui ci siamo anche occupati ovvero vicende quali quella scaturita dalla distribuzione a tappeto dello spyware Exodus per la quale le indagini sono ancora in corso, dimostra come tale invasivo strumento di ricerca della prova sia stato usato in maniera disinvolta ed in dispregio di alcuni diritti costituzionalmente garantiti, favorito dalla carenza della normativa vigente non pienamente applicabile per le proroghe di cui abbiamo dato notizia.

Anche se lo stesso decreto legislativo 216/2017 presenta delle carenze e delle criticità come sottolineato anche da autorevole dottrina in numerosi interventi sulle riviste di settore e da noi in altri contributi sul sito dell’Osservatorio CSIG di Bologna, il non applicarlo nella sua pienezza costituisce tuttavia una criticità ulteriore.

Si è scelto dunque di non affrontare il problema e di rimandarlo a questo punto a dopo le prossime ferie estive. Nel frattempo non ci meraviglieremo se fra qualche mese ci troveremo ancora a dover discutere di qualche altro particolarmente disinvolto uso dei captatori informatici nelle indagini e non solo in spregio a diritti costituzionalmente garantiti sia delle persone sottoposte ad indagini che di ignari cittadini.

di Alfonso Buccini

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