Il caso Exodus e normativa sulle intercettazioni

Le indagini ancora in corso sul caso Exodus che hanno portato ad alcuni provvedimenti restrittivi dell’Autorità Giudiziaria, in attesa degli ulteriori sviluppi e quindi di un quadro esaurientemente completo sulla vicenda forniscono tuttavia già materiale sufficiente per alcune riflessioni.

La prima, in merito alla piena operatività del d.lgs. “Intercettazioni”, è che più che continuare a proporre rinvii della piena vigenza di tutte le norme contenute nel d.lgs. 216/2017  (l’ultimo in ordine temporale è stato disposto dal comma 1139 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2019 che ha rinviato a dopo il 31.07.2019 la piena vigenza delle norme di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 7 dell’anzidetto decreto, il Governo che per mezzo del suo Ministro della Giustizia ha più volte dichiarato la sua intenzione di modificare profondamente il decreto intercettazioni assuma una posizione chiara e definita quanto prima ed agisca di conseguenza al fine di evitare il ripetersi di situazioni che hanno portato a vicende come quella del caso Exodus.

I primi esiti delle attività di indagine che emergono dalle notizie di stampa mettono in rilievo come “la distribuzione” dello spyware fra le utenze telefoniche, sia di ignari cittadini che di soggetti verso i quali le attività di intercettazione erano state regolarmente autorizzate dall’Autorità Giudiziaria e la conservazione dei risultati delle attività di intercettazione non sui server delle Procure ma su server all’estero senza nessuna protezione, sia stata effettuata in spregio a qualsiasi norma e a valori costituzionalmente tutelati, uno per tutti la riservatezza delle comunicazioni di cui all’art. 15 della nostra Carta Costituzionale.

Queste prime risultanze ci portano a considerare negativamente la maniera frettolosa con la quale nella XVII^ legislatura non era stata presa nella dovuta considerazione la proposta di legge “Disciplina dell’uso dei captatori legali nel rispetto delle Garanzie individuali” presentata dall’onorevole Quintarelli e da altri suoi colleghi parlamentari.

Perché affermiamo questo? Questa proposta di legge, corredata da un esauriente e completo disciplinare tecnico ad essa allegato e al quale dovevano conformarsi le Società produttrici di captatori informatici poi usati nelle attività di indagine, fissava dei punti fermi, evidenziati nella relazione di accompagnamento ed in base ai quali:

  • il Pubblico Ministero può delegare l’attività di intercettazione solo alla Polizia Giudiziaria che non può avvalersi di ausiliari;
  • ogni funzione di un captatore va mappata ad una corrispondente azione di Polizia Giudiziaria;
  • ogni software captatore che contenga codice in grado di fornire all’Autorità Giudiziaria dati sensibili e personali sui cittadini va verificato a priori e a posteriori in ogni sua funzione, ciò anche per permettere al cittadino indagato, attraverso il suo difensore, di avere conferma di quanto operato dal captatore in questione;
  • va assicurata l’integrità del procedimento mediante la tracciabilità e la verificabilità delle operazioni compiute dal captatore;
  • va creato un registro che permetta di tracciare tutte le istanze di captatore usate legalmente;
  • va fatto in modo che l’installazione di un software a fini di captazione non abbassi in alcun modo il livello di sicurezza del sistema in cui è stato inoculato.

Anche il d.lgs. 216/2017, unitamente al D.M. Giustizia del 20 aprile 2018,  ha previsto dei presidi di controllo e di conservazione sicura dei dati intercettati e della successiva distruzione di quelli non utilizzabili attraverso la previsione di un “Archivio Riservato” e la regolamentazione degli accessi ad esso, provvedimenti che se pure con alcune criticità a suo tempo segnalate e quindi da rivedere tutelavano la riservatezza del materiale intercettato.

In conclusione, sia che il Governo decida di rivedere a fondo il d.lgs. 216/2017 che di riscrivere interamente la disciplina delle intercettazioni a mezzo captatore, sarebbe opportuno rivisitare la proposta Quintarelli per coglierne tutti gli aspetti innovativi ancora ad oggi apprezzabili e integrarla con le proposte che nel frattempo gli addetti ai lavori, i giuristi e gli esperti di informatica forense hanno formulato da tempo (AA.VV., “Nuove norme in tema di intercettazioni” a cura di G. Giostra e R. Orlandi – Giappichelli Editore ) per far sì che la nuova normativa, oltre a tutelare cittadini ignari da distribuzione di “spyware” a strascico, sia garante dei diritti degli indagati e che non si verifichino più casi come quello di cui si stanno occupando le cronache in questi giorni.

Alfonso Buccini

Permalink link a questo articolo: https://www.csigbologna.it/referenze/legislazione/exodus-normativa-intercettazioni/