Legge spazzacorrotti: come interveniene sulla normativa intercettazioni

legge spazzacorrotti

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 13  del 16/01/2019 la
c.d. legge Spazzacorrotti, la legge 9 gennaio 2019 n. 3 avente ad oggetto “Misure per il contrasto dei reati contro la Pubblica Amministrazione nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e dei movimenti politici”.

La legge spazzacorrotti, come peraltro si evince dal titolo della stessa, interviene in materia di reati contro la Pubblica Amministrazione, inasprendo sensibilmente le pene già vigenti, modificando le norme relative alla prescrizione del reato e introducendo, come per altri reati di particolare gravità, la figura dell’agente sotto copertura per il perseguimento dei reati contro la Pubblica Amministrazione.

L’impatto della legge spazzacorrotti sull’informatica forense

Sul fronte delle indagini penali una delle novità più rilevanti della legge spazzacorrotti sulle questioni di informatica forense è data dalle modifiche che vengono apportate al decreto legislativo 216 del 29 dicembre 2017, cosiddetto Decreto Intercettazioni.

Viene infatti abrogato il comma 2 dell’art. 6 del d.lgs. 216/2017:

Il comma 2 dell’art. 6 del d.lgs. 216/2017 così era formulato: “2. L’intercettazione di comunicazioni tra presenti nei luoghi indicati dall’art. 614 del codice penale non può essere eseguita mediante l’inserimento di un captatore informatico su dispositivo elettronico portatile quando non vi è motivo di ritenere che ivi sia stia svolgendo l’attività criminosa” All’art. 266, comma 2-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, e per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata ai sensi dell’articolo 4”

e con l’implementazione del comma 2-bis dell’art. 266 del codice di procedura penale:

All’art. 266, comma 2-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, e per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata ai sensi dell’articolo 4”

si dispone che l’intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, oltre che nei procedimenti per i delitti di cui all’art. 51, commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale, delitti di criminalità organizzata e di terrorismo, è ammessa anche per i delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

Conseguentemente viene altresì modificato l’art. 267 cpp, 1° comma

All’articolo 267, comma 1, terzo periodo, dopo le parole: “all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater,” sono inserite le seguenti: “e per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata ai sensi dell’articolo 4”

con la previsione di non rendere necessaria, nel decreto che autorizza l’intercettazione tra presenti mediante inserimento di captatore informatico l’indicazione, da parte del Pubblico Ministero, delle ragioni che rendono necessaria tale modalità per lo svolgimento delle indagini.

Conclusioni sulla legge spazza corrotti

Con la legge spazza corrotti emanata in definitiva i reati contro la Pubblica Amministrazione, lato indagini a mezzo trojan horse, vengono equiparati ai reati per criminalità organizzata e terrorismo, ammettendo l’uso di tale invasivo mezzo di ricerca della prova anche per quanto concerne queste tipologie di reati.

Giova altresì ricordare che per il combinato disposto degli artt. 6 e 9 del d.lgs. 216/2017 , dell’art. 2, comma 1 del decreto-legge 91/2018 poi convertito in legge e infine del comma 1139 dell’art. 11 della legge di Bilancio 2019, tali disposizioni sull’uso del trojan horse nelle indagini, inserite nella legge Spazzacorrotti, non sono soggette al rinvio “a dopo il 31.07.2019” della loro entrata in vigore come per altri articoli del decreto 216/2017 e che quindi diventeranno pienamente operative alla data del 31.01.2019 quando la legge 3/2019 entrerà in vigore.

Le varie criticità in materia di compressione dei diritti difensivi e delle questioni di informatica forense rimaste aperte e che avevamo avuto modo di sottolineare in nostri precedenti articoli a proposito del d.lgs. 216/2017 , alla luce delle disposizioni contenute legge pubblicata permangono anche alla parte dedicata alle indagini penali in materia di reati contro la Pubblica Amministrazione.

Alfonso Buccini

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