Uso del captatore informatico nelle indagini: stato dell’arte della riforma sulle intercettazioni

uso-captatore-informatico-indaginiLa questione dell’uso del captatore informatico nelle indagini e più in generale delle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni telematiche è balzata agli onori delle cronache giudiziarie e all’attenzione dei giuristi e degli addetti ai lavori con la pubblicazione di due sentenze della Corte di Cassazione a distanza di circa un anno l’una dall’altra:

Entrambe le sentenze, seppure con conclusioni diverse, affrontavano la questione dell’uso del captatore informatico nelle indagini.

La seconda sentenza in particolare, pur rispondendo nello specifico alle questioni poste all’attenzione della Suprema Corte, metteva il Legislatore di fronte alla responsabilità di non poter più rinviare un intervento normativo per regolare la materia, essendo ormai le norme vigenti non più sufficienti a tale scopo.

Il captatore informatico: cos’è

captatore informatica cos'èIl captatore informatico è un software che viene installato sui dispositivi personali all’insaputa dell’utilizzatore da parte dell’autorità giudiziaria allo scopo di carpire dati da remoto.

La tipologia di dati che possono essere raccolti può essere decisa a priori da chi controlla il captatore informatico, tuttavia – esattamente come accada per un trojan – tecnicamente non ci sarebbe limite alla tipologia di dati che possono essere raccolti.

In attesa di una norma sull’uso del captatore informatico nelle indagini

Nel frattempo, in mancanza di una normativa specifica, alcune Procure della Repubblica (Napoli, Roma, Torino) si erano attrezzate sulla questione per mezzo di circolari interne che dettavano i criteri in base ai quali gli addetti di P.G. avrebbero dovuto attenersi nelle attività di intercettazione.

I primi parlamentari a raccogliere l’esortazione a legiferare in merito furono un gruppo di deputati della XVII^ legislatura, coordinati dall’On. Quintarelli, che si fecero promotori di una proposta di legge sull’uso dei captatori informatici nelle indagini presentata in data 30 gennaio 2017, proposta di legge per molti aspetti condivisibile ma che tuttavia, non trovando sponde sufficienti fra i parlamentari per approdare o in Commissione o in Aula per la discussione e l’eventuale approvazione, rimase confinata alle discussioni fra gli addetti ai lavori.

Finalmente, con la legge delega n. 103 del 23 giugno 2017 di riforma del Codice Penale e di Procedura Penale, pubblicata sulla Serie Generale della Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 2017, il Governo affrontò la questione della riforma del sistema delle intercettazioni dettando al legislatore delegato le linee-guida nei commi da 82 a 84 all’art. 1 della legge-delega stessa.

In conformità a tale delega il Governo allora in carica ha poi provveduto ad emanare lo schema preliminare di Decreto Legislativo che è stato inviato alle competenti commissioni parlamentari Giustizia di Camera e Senato per le osservazioni e le eventuali proposte di modifica.

Sulla base dello schema di decreto trasmesso dal Governo, a seguito di ampia discussione, le due Commissioni di Camera e Senato hanno poi provveduto ad emanare due articolati pareri con le proposte di modifica e di integrazione allo schema di Decreto Legislativo presentato e pure se il Governo non era obbligato a recepirle ai fini dell’emanazione definitiva del decreto, due di queste proposte sono state accolte e il decreto è stato poi pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 11 gennaio 2018 come Decreto Legislativo 29 dicembre 2017 n. 216. Sul punto un interessante approfondimento è contenuto nel volume Nuove norme in tema di intercettazioni.

Se alcuni articoli sono entrati in vigore nel canonico termine di quindici giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale per gli altri, fra cui quelli contenenti le disposizioni più innovative, l’entrata in vigore era prevista invece dopo 180 giorni, ovvero il 25 luglio 2018.

Inoltre, nelle previsioni del Decreto Legislativo, entro il mese di marzo del 2018 era attesa anche anche l’emanazione di un Decreto Ministeriale da parte del Dicastero della Giustizia che indicasse le specifiche tecniche dei captatori informatici, Decreti Ministeriale che invece non ha mai visto la luce, ciò anche in ragione della fine della legislatura, delle elezioni politiche e della nascita di un nuovo Governo.

Riforma intercettaizoni e uso del captatore informatico nelle indagini: le decisioni dell’attuale maggioranza

Con il cambio di maggioranza parlamentare e del titolare del Dicastero della Giustizia che a più riprese e nell’imminenza della definitiva entrata in vigore delle altre norme del Decreto Legislativo 216/2017 aveva manifestato l’intenzione di modificare profondamente l’anzidetto decreto, non ha stupito infine l’emanazione di un provvedimento di rinvio della riforma intercettazioni a dopo il 31 marzo 2019, rinvio disposto dal Decreto Legge 25 luglio 2018 n. 91 al comma 1 dell’art. 2.

In sede di conversione in legge del suddetto decreto, il comma 1 dell’art. 2 non ha subito modificazioni e quindi il rinvio ora è legge.
Pur se nelle relazioni di accompagnamento al decreto-legge e alla legge di conversione il rinvio del termine di entrata in vigore delle norme del d.lgs. 216/2017 è motivato da ragioni tecniche, ovvero adeguare gli uffici delle Procure alle nuove norme, l’intenzione del Governo è quella di riscrivere completamente tutta la riforma del sistema delle intercettazioni previo confronto con tutte le parti in causa, “riscrittura” di cui vi daremo conto su queste pagine nei prossimi mesi.

di Alfonso Buccini

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