A proposito della riforma del sistema delle intercetazioni, nel presente articolo vengono presentate alcune proposte di modifica al D. Lgs. 2016/2017.
Riforma intercettazioni: maggiore garanzie per la difesa
Passeranno mesi prima che la nuova riforma del sistema delle intercettazioni, come è nelle intenzioni dell’attuale Governo e previo confronto con tutte le parti in causa veda la luce.
Tuttavia sulla base anche di nostri precedenti interventi sulla materia proveremo ad indicare in alcuni articoli, a partire da oggi, dei punti del precedente progetto di riforma sui quali intervenire e sui quali si erano rivolte le maggiori critiche da parte degli addetti ai lavori, fermo restando che se la nostra analisi si concentrerà sulle discrepanze più rilevanti, altre criticità meno evidenti andrebbero sanate, unitamente ad una revisione stilistica del provvedimento nel suo complesso, eliminando, fra le altre, imperfezioni presenti anche nella Delega Legislativa, come peraltro sottolineato da autorevole dottrina (“Nuove norme in tema di intercettazioni” a cura di G. Giostra e R. Orlandi, Giappichelli, 2018) in sede di commento al Decreto Legislativo 29 dicembre 2017 n. 216.
Riforma del sistema delle intercettazioni: il precedente progetto di riforma
Il precedente progetto di riforma del sistema delle intercettazioni, sia nella parte della legge-delega di riferimento che nel decreto legislativo 216/2017 ha suscitato forti perplessità e critiche per l’evidente compressione del diritto di difesa, ad iniziare dal poco tempo concesso agli stessi avvocati difensori per l’ascolto e la valutazione di tutto il materiale intercettato.
Addirittura, nella sua versione preliminare licenziata dal Governo, il decreto legislativo era ancora più restrittivo, concedendo solo cinque giorni di tempo alla Difesa per prendere conoscenza di tutte le conversazioni trascritte e anche di quelle annotate, sia quelle che il P.M. avrà ritenuto di acquisire al procedimento e sia quelle inviate all’Archivio Riservato perché ritenute non rilevanti ma in cui il difensore può trovare elementi utili per la difesa del suo assistito.
Solo l’intervento delle Commissioni Parlamentari che hanno proposto di innalzare a dieci giorni l’anzidetto tempo concesso per l’ascolto, con possibilità di proroga di ulteriori dieci giorni in procedimenti particolarmente complessi, proposta accolta dal Governo in sede di emanazione definitiva del decreto legislativo, ha in parte sanato tale criticità.
Riforma del sistema delle intercettazioni: limitazioni del diritto di difesa
Va segnalata poi un’altra limitazione del diritto di difesa presente nel progetto di riforma, ovvero il divieto di poter avere copia di quelle intercettazioni ritenute dal P.M. non rilevanti e conservate nell’Archivio Riservato ma dal cui ascolto il difensore ravvisi elementi favorevoli al suo assistito.
Una delle motivazioni alla base di tale divieto era quella di evitare la fuga di notizie e la pubblicazione sui giornali di brani delle intercettazioni stesse, ritenendo che di tale “fuga” l’avvocato difensore potesse essere partecipe, ma se questa era la preoccupazione sarebbe stato sufficiente prevedere pesanti sanzioni pecuniarie per tale diffusione illecita a carico del Difensore una volta dimostrato il suo ruolo attivo nella stessa per scoraggiare tale pratica.
Nelle indagini complesse, con molte intercettazioni da valutare e con gran parte delle stesse effettuate addirittura prima che una persona venga a conoscenza di essere intercettata e indagata, non avendo disponibili le evidenze di tutte le intercettazioni, diventa difficilissimo per il difensore avere una visione di insieme di tutto il materiale per poter così mettere in atto una efficace strategia difensiva.
Una mancanza grave, a maggior ragione se collegata con quanto riportato sopra, ovvero il poco tempo a disposizione per ascoltare e valutare tutte le intercettazioni.
Proposte di miglioria alla riforma del sistema delle intercettazioni
In ragione delle criticità segnalate, il progetto di riforma dovrà quindi a nostro avviso, prima di tutto:
- prevedere la possibilità per il difensore, concorrendo eventualmente alle spese di riproduzione del materiale, di avere la possibilità di estrarre copia di tutte le intercettazioni dall’Archivio Riservato, anche di quelle non acquisite al fascicolo processuale ma che riterrà rilevanti per l’esercizio del proprio diritto di difesa fatti salvi i limiti stabiliti dalla normativa sulla privacy
- dato per scontato quanto sopra, prevedere in ogni caso la concessione di un termine “fisso” di venti giorni al difensore per l’ascolto e la richiesta di copia di quel materiale intercettato che riterrà utile per l’impostazione della sua strategia difensiva, con possibilità di proroga, i cui termini saranno decisi dal Giudice previa richiesta del difensore stesso, per procedimenti particolarmente complessi come quelli per criminalità organizzata
di Alfonso Buccini