Stato dell’arte del D.Lgs. 216/2017

In questo articolo verrà presentato uno stato dell’arte del D.Lgs. 216/2017 dopo le modifiche della legge di bilancio e della legge Spazzacorrotti.

A non molti giorni di distanza l’uno dall’altro, due diversi provvedimenti normativi hanno determinato rispettivamente uno un differimento dei termini dell’entrata in vigore di alcuni articoli del D.Lgs. 216/2017, mentre un altro ha significativamente modificato l’art. 6 dell’anzidetto decreto legislativo e due articoli del codice di procedura penale inerenti la intercettazione di conversazioni e comunicazioni.

Ci sembra tuttavia utile allegare una sintetica tabella riepilogativa per fare il punto sullo stato dell’arte di tutti gli articoli del decreto legislativo 216/2017 con l’indicazione di quelli la cui entrata in vigore è stata ulteriormente differita e di quelli già in vigore o che hanno subito modifiche sostanziali.

#.OggettoEntrata in virgore
Altre modifiche rilevanti
1Modifiche al Codice Penale 26/01/2018
2Modifiche al Codice di Procedura Penale in materia di riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni telefoniche e telematiche oggetto di intercettazione dopo il 31/07/2019
3Modifiche al Codice di Procedura Penale in materia di trascrizione, deposito e conservazione dei verbali di intercettazione dopo il 31/07/2019
4Modifiche al Codice di Procedura Penale in materia di intercettazioni mediante inserimento di captatore informatico dopo il 31/07/2019
5Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di Procedura Penale dopo il 31/07/2019
6Disposizioni per la semplificazione delle condizioni per l’impiego delle intercettazioni delle conversazioni e delle comunicazioni telefoniche e telematiche per i più gravi reati dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione in vigore dal 26/01/2018. Eliminato il comma 2 a decorrere dal 31/01/2019 ad opera della legge n. 3 del 09/01/2019
7 Disposizioni di attuazione per le intercettazioni mediante inserimento di captatore informatico e per l’accesso all’archivio informatico “dopo il 31.07.2019”
8 Clausola di invariabilità finanziaria 26/01/2018
9 Disposizione transitoria 26/01/2018 – modificato poi dall’art. 2, comma 1, del D.L. 91/2018 e dalla legge di Bilancio 2019

Una riflessione conclusiva

Una serie di criticità a seguito della pubblicazione del decreto legislativo 216/2017 erano emerse sia su questo blog che, in maniera più analitica, da autorevole dottrina tra le quali si segnala “Nuove norme in tema di intercettazioni” a cura di G. Giostra e R. Orlandi – Giappichelli 2018.

Con l’ulteriore differimento apportato dalla legge di Bilancio 2019 alla data di entrata in vigore di alcuni articoli del decreto ora si aggiunge un’altra grave criticità: i tempi molto lunghi in cui tutte le disposizioni contenute nel provvedimento saranno vigenti, tutto ciò in difformità rispetto a quello che era il progetto originario e venendo a creare così delle difficoltà per tutti gli addetti ai lavori (giudici, pubblici ministeri, avvocati, polizia giudiziaria…) nel raccordo fra le varie norme in casi di indagini attraverso captatore informatico nel periodo antecedente al 31 luglio 2019 e salvi ulteriori rinvii da non escludere.

A nostro avviso sarebbe stata soluzione migliore riscrivere interamente la norma raccogliendo i suggerimenti migliorativi avanzati dagli addetti ai lavori per la tutela costituzionale di tutte le parti in causa nel processo e farla entrare completamente in vigore con gli adeguati supporti logistici già in funzione nelle Procure per il  pieno funzionamento dei nuovi istituti contenuti nel decreto legislativo 216/2017, come gli “Archivi Riservati”, dopo il canonico termine dei quindici giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento.Alfonso Buccini

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