Riforma intercettazione: il punto dopo l’ennesima proroga

Con la proroga disposta dall’art. 9, comma 2, del decreto-legge n. 53 del 14 giugno 2019, poi convertito in legge senza modificazioni per la parte di interesse, è stata disposta l’ennesima proroga della entrata in vigore della riforma del sistema delle intercettazioni: in base a questo ulteriore provvedimento tutta la riforma acquisterà piena efficacia a partire dal 1° gennaio 2020.

La terza proroga alla riforma intercettazioni

Siamo arrivati con questa alla terza proroga: essa infatti segue le due precedenti, la prima disposta dal decreto-legge n. 91 del 25 luglio 2018 che prorogava al 1° aprile 2019 [2] e la seconda dal comma 1139 dell’art. 1 della legge di Bilancio 2019 che a sua volta posticipava al 1° agosto 2019 l’entrata in vigore di tutta la riforma.

Dalla lettura delle motivazioni contenute nelle relazioni illustrative ai provvedimenti di proroga e fatte salve alcune differenze di poco conto nei contenuti delle stesse, viene indicato quale motivo principale del differimento dell’entrata in vigore della Riformail completamento delle complesse misure organizzative in atto, anche relativamente alla predisposizione di apparati elettronici e digitali”. Allo stato, infatti, le attività di collaudo dei sistemi presso i singoli uffici giudiziari delle Procure della Repubblica, nonché quelle di adeguamento dei locali, risultano ancora in corso…”

Seppure la motivazione abbia elementi di fondatezza dovendosi giocoforza adeguare le Procure per la messa in opera di alcuni istituti innovativi introdotti dal decreto legislativo n. 216 del 2017, uno su tutti l’Archivio Riservato delle intercettazioni, altre e ben più importanti motivazioni sono alla base dell’ennesimo rinvio.

Il decreto legislativo n. 216 del 2017 è un tassello fra i più importanti di una più ampia riforma del Codice Penale e del Codice di Procedura Penale attuata nella XVII^ legislatura dal precedente esecutivo e dall’allora ministro della Giustizia Andrea Orlando, una riforma che criticabile in vari punti come rilevato da autorevole dottrina (AA.VV. “Nuove norme in tema di intercettazioni” a cura di G. Giostra e R. Orlandi – Giappichelli 2018) e come sottolineato anche in altri post del nostro sito, è stata particolarmente avversata a suo tempo dalle forze politiche che poi hanno formato il Governo in carica fino a pochi giorni fa.

Non ha fatto eccezione anche il progetto di riforma del sistema delle intercettazioni che a più riprese l’attuale Ministro della Giustizia ha dichiarato di voler cancellare completamente.

Una primo significativo intervento di riforma è stato operato con la legge n. 3 del 2019, meglio nota come legge Spazzacorrotti  che ha modificato l’anzidetto articolo 6 del decreto legislativo n. 216 del 2017 e l’art. 266 del codice di procedura penale in senso molto più punitivo: rimandiamo ai precedenti articoli sulla legge Spazzacorrotti sul punto pubblicati su questo sito per avere un quadro completo della questione.

I contrasti politici e la riforma sulle intercettazioni

I contrasti su come riformare la normativa in materia di intercettazioni sussistono tuttavia anche fra le forze politiche che compongono l’attuale esecutivo, in modo particolare riguardo la pubblicazione o meno sugli organi di stampa dei brani di intercettazioni ed è per questo motivo che in tutti questi mesi non si è arrivati ad una posizione condivisa su come riformare tutto il sistema messo a punto dall’esecutivo Gentiloni.

I problemi che in mancanza di una normativa organica si sono verificati alcuni mesi fa circa attività di intercettazione “a strascico” (il caso Exodus in particolare), fanno comprendere che la necessità di una riforma organica e chiara sia ormai indifferibile, tuttavia sulla base di quanto precedentemente esposto siamo quanto mai scettici sul fatto che tale riforma avvenga da qui alla fine dell’anno quando questa ulteriore proroga cesserà di avere effetto.

Alfonso Buccini

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