Archivio riservato delle intercettazioni

archivio riservato intercettazioni

Fra gli elementi di novità introdotti dalla Legge 26/06/2017 n. 103 c.d. “Riforma Orlando” e dal decreto legislativo 216/2017 riveste particolare importanza il cosiddetto Archivio Riservato delle intercettazioni, disciplinato dall’art. 89-bis delle disposizioni attuative e dal primo comma dell’art. 269 del Codice di Procedura Penale.

L’Archivio Riservato delle intercettazioni, fin dalla relazione illustrativa al decreto legislativo, è stato definito come il luogo della “segretezza investigativa”, ovvero il luogo dove devono essere custodite, al termine delle operazioni di intercettazione, le registrazioni , i relativi verbali e le annotazioni di Polizia Giudiziaria.

Fanno eccezione quegli atti che il Giudice avrà valutato come rilevanti ed utilizzabili a fini di prova e che invece transiteranno prima nel fascicolo delle indagini e poi, previa richiesta di prova e trascrizione peritale, nel fascicolo del dibattimento.

Le modalità di gestione dell’Archivio Riservato delle intercettazioni

Le modalità di gestione dell’Archivio Riservato e la regolamentazione degli accessi, in attesa comunque di uno specifico decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Garante Privacy per disciplinare tutte le problematiche connesse, sono state già anticipate a sommi capi nel nuovo articolo 89-bis delle disposizioni attuative del codice di procedura penale: la direzione e la sorveglianza sono affidate al Procuratore della Repubblica, ad esso possono accedere solo il Giudice che procede e i suoi ausiliari, il Pubblico Ministero e gli ufficiali di P.G. delegati all’ascolto e i difensori delle parti, assistiti da un interprete nel caso in cui ci si trovi di fronte all’ascolto di conversazioni in lingua straniera o in dialetto. Ogni accesso andrà annotato in un apposito registro gestito con modalità informatiche e in esso dovranno essere indicati tutti i dati utili all’identificazione di chi all’Archivio Riservato ha avuto accesso e i materiali che sono stati consultati.

Tenuto conto delle recenti cronache giudiziarie che ci hanno abituato a leggere sui giornali brani di intercettazioni del tutto insignificanti ai fini dell’accertamento della verità processuale ma in grado di fare presa sulla curiosità dei lettori, ben venga questa attenzione del legislatore a “blindare” il materiale intercettato.

Critiche e criticità dell’Archivio Riservato delle intercettazioni

Tuttavia questo nuovo Istituto non è affatto esente da critiche e presenta significative difficoltà pratiche di attuazione.

Come infatti sottolineato anche dai Procuratori della Repubblica in occasione di un convegno tenutosi subito dopo la pubblicazione in G.U. del d.lgs. 216/2017 la realtà delle Procure italiane è molto diversa da quanto le norme vorrebbero delineare.

Nelle Procure non ci sono gli spazi e le condizioni logistiche per approntare questi Archivi Riservati e sale con postazioni di ascolto sufficienti per tutti i difensori (pensiamo ai processi per criminalità organizzata con numerosi imputati) tali da garantire la “sicurezza” dei materiali ivi depositati e, tenendo conto che il decreto, come molti altri provvedimenti normativi che hanno riguardato il “pianeta Giustizia”, prevede la clausola di invariabilità finanziaria, vediamo lontana anche la possibilità di realizzare ex-novo questi locali.

La stessa sicurezza per gli atti ivi custoditi, se è presumibile che si realizzi nel momento del loro deposito all’Archivio Riservato delle intercettazioni, non è garantita invece nella fase delle indagini, quando essi rimangono nella disponibilità della Polizia Giudiziaria su postazioni di ascolto non “protette”, Polizia Giudiziaria che non ha certo gli strumenti e i mezzi per evitare che qualche “curioso” ne venga a conoscenza.

Non vorremmo quindi che si fosse blindato l’ingresso principale per poi scoprire di aver lasciato aperta qualche finestra.

Il fatto poi che all’Archivio Riservato possono accedere i difensori per l’ascolto delle conversazioni, eventualmente con il solo aiuto di un interprete ma senza avere la possibilità di ottenere copia delle registrazioni e degli atti ivi custoditi e soprattutto con tempi molto ristretti a disposizione, ci fa considerare anche questa novità non rispettosa dei diritti della difesa e della “parità delle armi” nel processo stabilita dalla Costituzione.

Alfonso Buccini

L’immagine è tratta dal sito ANSA

Permalink link a questo articolo: https://www.csigbologna.it/referenze/giurisprudenza/archivio-riservato-intercettazioni/