La riforma Orlando: prime considerazioni sulla legge delega in materia di intercettazioni

riforma orlandoÉ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 2017 n. 154 la legge n. 103 del 23/06/2017 “Modifiche al Codice Penale, al Codice di Procedura Penale e all’Ordinamento Penitenziario”, cosiddetta Riforma Orlando.

La legge consta di un articolo e 95 commi e apporta molte modifiche all’ordinamento penale, con gran parte di queste modifiche che entreranno in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione della legge, ovvero il 3 agosto 2017, altre entro un anno (quelle indicate al comma 81) e altre ancora rientrano nelle deleghe che dovranno essere esercitate dal Governo entro un arco temporale definito dalla legge stessa.

Fra le novità di rilievo sono da menzionare

  • l’aumento delle pene per reati considerati a maggiore allarme sociale (scippi e furti in abitazione)
  • aumento dei tempi per la prescrizione (fino ad arrivare al raddoppio per i reati di corruzione)
  • modifiche anche in materia di impugnazioni e disciplina del dibattimento a distanza

La riforma Orlando e l’informatica giuridica

riforma orlando captatoreAll’interno della riforma Orlando sono presenti i seguenti punti di interesse per l’informatica giuridica:

  • è stato modificato l’art. 360 cpp che disciplina gli accertamenti tecnici non ripetibili con l’aggiunta di due commi che intervengono sulla riserva di proposizione di incidente probatorio da parte dell’imputato: la riserva perderà efficacia se non sarà richiesta entro il termine perentorio di dieci giorni
  • fra le deleghe affidate al Governo, oltre a quella per la riforma dell’ordinamento penitenziario che dovrà ispirarsi a criteri di semplificazione delle procedure e a misure di giustizia riparativa, di rilievo è quella in materia di intercettazioni, delega disciplinata dai commi da 82 a 84 dell’art. 1 della legge.

    L’ultima sentenza della Corte di Cassazione in materia di captatori (Sentenza Cassazione Sezioni Unite n. 26889 del 1 luglio 2016) non riteneva più rinviabile un intervento del legislatore, ciò per non lasciare una questione tanto delicata solo all’interpretazione dei giudici di merito, necessità di intervento che, con la delega contenuta nella legge e con il decreto legislativo che seguirà, il legislatore sembra aver recepito

  • nella delega sono indicati i criteri da seguire per le operazioni captative attraverso l’immissione dei c.d. “Trojan” nei dispositivi da intercettare e vengono definiti i confini entro i quali potranno essere attivati questi dispositivi: “sempre” quando si procede per i delitti indicati dall’art. 51 commi 3-bis e 3-quater del codice penale, “solo se sia in corso l’attività criminosa” per quanto riguarda i luoghi indicati dall’art. 614 c.p., ciò in conformità a quanto avviene per le intercettazioni telefoniche classiche.

    Ad una prima lettura, in attesa in ogni caso del decreto legislativo che disciplinerà definitivamente tutta la materia indicando anche le specifiche tecniche a cui dovranno conformarsi gli apparecchi intercettativi, alcuni punti della delega si prestano a più di qualche rilievo critico soprattutto se nel decreto legislativo e nelle specifiche tecniche per gli apparecchi di intercettazione queste criticità non saranno sanate.

Ad titolo di esempio meramente indicativo e non esaustivo :

  • eccessivo potere concesso ai Pubblici Ministeri di valutazione sulla pertinenza o meno degli atti da selezionare e inviare al giudice a sostegno delle misure cautelari
  • genericità e mancanza di precisi criteri direttivi entro cui esercitare la delega, anche con particolare riguardo agli aspetti più specificamente “tecnici” sugli strumenti intercettativi
  • riferimento ai soli “dispositivi elettronici portatili” relativamente alla intercettazione delle conversazioni “tra presenti” (se in un domicilio c’è un solo PC dekstop, uno strumento di intercettazione non può essere posizionato?)
  • assenza di qualsiasi riferimento nell’intero provvedimento a videoriprese investigative pure rilevanti ai fini delle indagini per molte tipologie di reati e su cui torneremo in maniera più approfondita con un successivo articolo

La riforma Orlando: auspici

L’auspicio è che nel tempo concesso al Governo per l’esercizio della delega queste criticità presenti nella riforma Orlando vengano limate e si arrivi ad un provvedimento che garantisca quanto più possibili i diritti e le garanzie di tutte le parti in causa.

Alfonso Buccini

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