Corte Costituzionale su compensi dei CTP a spese dello Stato

consulenti tecnici di parte patrocinio a spese dello statoCon sentenza n. 178 del 5 luglio 2017, la Corte Costituzione ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 106-bis del D.P.R. n. 115/2002 nella parte in cui non esclude che la diminuzione di un terzo degli importi spettanti al consulente tecnico di parte sia operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell’art. 54 dello stesso D.P.R. n. 115 del 2002.

Compensi consulenti tecnici e art. 106-bis del D.P.R. 115/2002

Con ordinanza del 26 settembre 2016 il Tribunale ordinario di Grosseto ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 106-bis del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

L’art. 106-bis del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, prevede che gli importi spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all’investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo.

Nel caso sottoposto alla Corte Costituzione, il rimettente ha riferito di essere stato chiamato a liquidare l’onorario e le spese sostenute dal consulente tecnico di parte nominato dalla difesa di un imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato all’esito del giudizio di primo grado. Tale riduzione si applicherebbe anche ai compensi spettanti ai consulenti di parte nominati dall’imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

Il rimettente

  • ha individuato i criteri di liquidazione in onorari «fissi, variabili e a tempo»
  • ha rilevato che il successivo art. 50 prevede che la loro misura sia stabilita mediante tabelle approvate con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con riferimento alle tariffe professionali esistenti
  • ha rilevato che l’art. 54 del D.P.R. n. 115 del 2002 prevede l’adeguamento periodico (ogni tre anni) degli onorari in relazione alla variazione accertata dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT)

Tuttavia il giudice a quo ha ritenuto che tale disciplina sarà applicabile solo quando saranno approvate le tabelle di cui al ricordato art. 50, e che, nel frattempo, la liquidazione dei compensi degli ausiliari del giudice e dei consulenti tecnici di parte sia regolata dalle tabelle contenute nel D.M. 30 maggio 2002, le quali costituiscono un mero adeguamento, ai sensi dell’art. 10 della legge 8 luglio 1980, n. 319 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell’Autorità Giudiziaria), delle previgenti tabelle, elaborate ai sensi dell’art. 2 della medesima legge.

Ne consegue che occorre far riferimento

  • per gli onorari fissi e variabili, al D.M. 30 maggio 2002
  • per gli onorari a tempo, all’art. 4 della legge n. 319 del 1980, come aggiornato dal medesimo decreto ministeriale

Compensi consulenti tecnici con patrocinio a spese dello Stato

Con la sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 2015 era stata dunque già rilevata l’irragionevolezza dell’art. 106-bis del D.P.R. n. 115 del 2002 nella circostanza che la riduzione di un terzo dei compensi sarebbe stata disposta dal legislatore nonostante tali compensi non fossero stati aggiornati da più di dieci anni.

Il giudice ricorrente ha ritenuto che tale argomentazione potesse essere estesa anche ai compensi dei CTP delle parti ammesse al patrocinio a carico dell’erario, i quali invece ancora subiscono la riduzione di un terzo.

Tale sistema dei compensi rischierebbe di allontanare i soggetti dotati delle migliori professionalità, spingendoli a rifiutare gli incarichi da parte di soggetti ammessi al patrocinio dello Stato. Con la conseguenza che è concreto il rischio che tali parti non possa avvalersi della miglior difesa possibile.

Il rimettente ha inoltre evidenziato che solo i CTP subiscono l’ingiustificata decurtazione di un terzo dei compensi determinati sulla base di tabelle non aggiornate. Tale incongruenza sarebbe stata sanata, per gli ausiliari del giudice, dalla ricordata pronuncia della Corte costituzionale, mentre per i difensori, ai quali la riduzione si applica, tale scelta non supererebbe il limite della ragionevolezza, dal momento che i relativi criteri tabellari, a differenza di quelli previsti per gli ausiliari del giudice e per i consulenti tecnici di parte, sono stati da ultimo adeguati con il Decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55.

Nella giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenza n. 149 del 1983), la possibilità di nominare un consulente tecnico di parte costituisce un aspetto essenziale del diritto di difesa per il soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, anche nel caso in cui il giudice non abbia disposto un incarico peritale (sentenza n. 33 del 1999). Del resto, la consulenza fuori dai casi di perizia è suscettibile di assumere valore ai fini della formazione del libero convincimento del giudice.

Sentenza Corte Costituzionale su compensi dei consulenti tecnici

Per i motivi esposti, la Corte Costituzionale ha dunque dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 106-bis del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)”, come introdotto dall’art. 1, comma 606, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)”, nella parte in cui non esclude che la diminuzione di un terzo degli importi spettanti al consulente tecnico di parte sia operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell’art. 54 dello stesso D.P.R. n. 115 del 2002.

Michele Ferrazzano

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