Sentenza Cassazione n. 31593 del 2 luglio 2019 su sequestro informatico

Con una recente sentenza, la Cassazione ha precisato che non è possibile acquisire in modo indiscriminato un archivio informatico solo perché facilmente accessibile e clonabile con sistemi di acquisizione di copia forense, ma occorre che ci sia correlazione specifica con le indagini.

La Suprema Corte interviene su un principio che era già emerso in altre sentenze di legittimità sui sequestri informatici e le successive attività di copia forense e analisi.

Quando si esegue un provvedimento di sequestro di materiale informatico attraverso una apprensione indiscriminata delle informazioni ivi contenute si verifica una lesione dei criteri di adeguatezza e proporzionalità tipici delle norme sui provvedimenti cautelari reali e delle norme sulle perquisizioni informatiche.

Nel caso il PM aveva disposto la clonazione e l’estrazione dei dati di interesse dai sistemi informatici dai sistemi in sequestro per consentirne la restituzione alla parte interessata al termine delle operazioni.

La stessa sentenza non ha escluso la possibilità di spostare fisicamente il computer o il sistema informatico in questione presso altri luoghi ove procedere in maniera più comoda alla perquisizione informatica con le modalità più appropriate.

In conclusione, la sentenza invita a non procedere con la copia massiva di tutti i dati senza aver prima svolto una perquisizione informatica di verifica della pertinenza con le indagini.

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