Il 2 marzo 2021, decidendo in merito alla causa C-746/18 relativa ad un cittadino estone, la Corte di Giustizia UE è intervenuta in materia di “data retention” con una sentenza nella quale, sulla base di quanto disposto dall’art. 15, paragrafo 1 della Direttiva 2002/58/CE ha delimitato l’ambito di acquisizione dei dati esterni alle comunicazioni elettroniche (data, ora, luogo ecc…) circoscrivendolo esclusivamente e solo al perseguimento di gravi forme di criminalità. Sempre secondo la Corte, il titolare dell’acquisizione presso i gestori non potrà più essere il Pubblico Ministero, non ritenuto dalla Corte stessa soggetto terzo rispetto al procedimento, ma un Giudice che verifichi la legittimità della richiesta e che soprattutto garantisca che tale verifica sia effettuata anteriormente alla richiesta da fare ai gestori stessi.
Sulla base di quanto previsto dalla nostra Costituzione e come ribadito da numerose pronunce giurisprudenziali sul punto, le sentenze della Corte di Giustizia UE hanno effetti vincolanti sui singoli ordinamenti nazionali, quindi anche sull’ordinamento italiano nei casi in cui vengano affrontate le stesse problematiche riferibili alle norme su cui la Corte si è pronunciata e difatti, nelle settimane successive al 2 marzo 2021, la stessa Sentenza della CGUE ha avuto delle ricadute anche in Italia dove, lo ricordiamo, la questione relativa alla “data retention” è regolata dall’art. 132 del decreto legislativo n. 196 del 2003, norma che più volte è stata richiamata dalla giurisprudenza di merito nel momento in cui si è trovata ad affrontare cause che hanno riguardato il confronto con norme sovranazionali in tema di tutela della privacy nelle comunicazioni elettroniche.
Sulle ricadute della sopra riportata sentenza della CGUE si segnalano infatti, a pochi giorni una dall’altra, delle decisioni richiamate nelle note ed a cui sono pervenuti sia due uffici GIP del Tribunale di Roma sia il Tribunale di Milano, con esiti diversi e contraddittori che hanno creato non poca confusione negli interpreti.
Alla luce di quanto sopra e delle difficoltà di giungere ad una interpretazione uniforme, riveste quindi particolare interesse l’ordinanza del Tribunale di Rieti del 4 maggio 2021, con la quale il Tribunale stesso ha sollevato “domanda di pronuncia pregiudiziale della CGUE in relazione ai dubbi conseguenti alla sentenza del 2 marzo 2021 emessa dalla stessa Corte in materia di acquisizione dei tabulati telefonici e individuazione dell’organo competente ad autorizzare tali operazioni”, richiesta sulla quale è auspicabile un riscontro della Corte di Giustizia stessa come già avvenuto in casi analoghi.
Conclusioni
La portata della sentenza della Corte di Giustizia e i principi alla base della stessa, nonché di altre sentenze rilasciate sul punto e il contrasto da più parti richiamato con la normativa interna, ovvero l’art. 132 del d.lgs. 196/03 impone, per evitare le diverse interpretazioni dei Tribunali a cui abbiamo assistito nelle ultime settimane, un urgente intervento del Legislatore che disciplini la materia della acquisizione dei dati esterni alle comunicazioni telefoniche e telematiche per fornire una linea interpretativa chiara agli organi giudicanti ed evitare così non solo di lasciare alla sola giurisprudenza il compito di dirimere la questione, con risultati discordanti fra loro come abbiamo visto, ma anche di indicare principi normativi chiari ed in linea con le Corti sovranazionali al fine di evitare le situazioni di contrasto più volte evidenziate dagli interpreti fra la normativa interna italiana e le decisioni della CGUE.
Alfonso Buccini