La Legge 48/2008 a dieci anni dalla pubblicazione

Legge 48/2008

La Legge 48/2018 di ratifica della Convenzione di Budapest sul Cybercrime compie 10 anni.

Sono trascorso dieci anni dal 5 aprile 2008 quando è entrata in vigore la legge 18 marzo 2008 n. 48 avente ad oggetto la “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica fatta a Budapest il 23 novembre 2001 e norme dell’ordinamento interno”.

Se consideriamo che già la stessa legge aveva ratificato con un certo ritardo una Convenzione Europea del 2001 in materia di contrasto alla criminalità informatica, si comprende facilmente l’enorme lasso di tempo ormai passato dalla norma originaria, un tempo che considerato il veloce sviluppo delle tecnologie può essere definito lunghissimo.

L’occasione di questo anniversario è comunque utile per fare un bilancio, seppure parziale, sugli effetti di questa legge rilevante per l’informatica forense ancora nel pieno della sua vigenza normativa.

La Legge 48/2008: da dove partiva

Quando fu emanata essa cercò di integrarsi con una certa efficacia con la precedente legge n. 547 del 1993 che aveva introdotto tra i primi Paesi del mondo nel nostro ordinamento svariate fattispecie incriminatrici rientranti nella sfera del cybercrime, introducendo nuovi mezzi di ricerca della prova.

Ci piace ricordare come la Legge 48/2008, prima della sua pubblicazione ed entrata in vigore, fu migliorata in alcuni suoi aspetti grazie al contributo di autorevoli esperti della materia che i parlamentari che ne avevano curato la stesura si erano premurati di consultare, tuttavia non fu comunque esente da alcuni rilievi critici da parte degli addetti ai lavori dopo la sua pubblicazione e a partire da quel momento con essa si dovettero confrontare tutti coloro che per lavoro dovevano affrontare la materia delle indagini informatiche.

Va rimarcato come nel frattempo la serie di norme tecniche internazionali da ISO, in particolare lo standard 27037:2012, ha contribuito ad accrescere l’uniformità di comportamenti delle parti nelle procedure di gestione delle prove informatiche.

L’evoluzione tecnologica e l’impatto sulla Legge 48/2008

Dieci anni fa i supporti digitali su cui si doveva indagare erano per lo più costituiti da computer desktop, computer portatili, telefoni cellulari non particolarmente sviluppati e soprattutto gran parte dei dati erano conservati nella memoria fisica del “device” da esaminare, oggi invece ci troviamo di fronte a tablet particolarmente sofisticati, smartphone che ormai funzionano come veri e propri computer di un certo livello e dotati di sistemi di sicurezza difficilmente penetrabili e, come conseguenza dell’avvento del Cloud e della delocalizzazione dei server, al fatto che i dati sono in qualche modo sempre rintracciabili in qualche dispositivo, con la emergenza di nuove problematiche per chi indaga per l’individuazione, la raccolta e la conservazione dei dati di interesse così come stabilito dalla legge.

I captatori informatici – la cui esistenza ai tempi della entrata in vigore della legge era nota solo ad alcuni specialisti hanno fatto il loro prepotente ingresso fra i mezzi di ricerca della prova e si sono integrati con difficoltà con le disposizioni della legge anzidetta e solo da poco il loro utilizzo è stato normato dal recente decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216 non ancora entrato pienamente in vigore e che è ancora ampiamente discusso in dottrina.

La Legge 48/2008: dieci anni dopo

A distanza di anni e con le criticità evidenziate dagli studiosi – fra cui ricordiamo anche la mancata previsione nella legge della esclusione dal quadro probatorio dei dati mal raccolti e mal conservati – il fatto che nell’articolato manchino spesso i riferimenti precisi alle specifiche tecniche per la raccolta e la conservazione degli elementi di prova digitali consente alla legge stessa di mantenere la sua validità nonostante lo sviluppo continuo delle tecnologie informatiche senza la necessità di continui interventi “di rincorsa” da parte del legislatore.

A dieci anni dalla sua pubblicazione la Legge 48/2008 necessiterebbe di interventi di perfezionamento in ragione dei continui sviluppi delle tecnologie ma che nelle sue fondamenta metodologiche e procedurali è pienamente valida e punto di riferimento e di riflessione per tutti gli addetti ai lavori.

Alfonso Buccini

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