Testo coordinato del D.L. 30 aprile 2020 n. 28 coordinato con la legge di conversione 25 giugno 2020 n. 70

Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.  162  del 29.06.2020  è stato pubblicato il testo coordinato del decreto legge n. 28 del 30.04.2020 coordinato con la legge di conversione 25 giugno 2020 n. 70.

La legge di conversione n. 70/2020 ha ad oggetto “Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in  materia di ordinamento penitenziario, nonché di disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l’introduzione del sistema di allerta Covid-19”.

Oltre alla conferma dell’entrata in vigore della riforma del sistema delle intercettazioni a partire dal prossimo 1 settembre 2020 di cui vi avevamo già dato notizia sulla pagina social dell’Osservatorio e ad alcune novità in materia di giustizia civile, nel passaggio parlamentare di conversione in legge è stato approvato un emendamento presentato da un senatore facente parte della Commissione Giustizia del Senato, inserito poi come art. 7-bis, dal titolo “Sistema di protezione dei minori dai rischi del cyberspazio”.

“Sistemi di protezione dei minori dai rischi del ciberspazio”:

1. I contratti di fornitura nei servizi di comunicazione elettronica disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, devono prevedere tra i servizi preattivati sistemi di controllo parentale, ovvero di filtro di contenuti inappropriati per i minori e di blocco di contenuti riservati ad un pubblico di età superiore agli anni diciotto.

2. I servizi preattivati di cui al comma 1 sono gratuiti e disattivabili solo su richiesta del consumatore, titolare del contratto.

3. Gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche, assicurano adeguate forme di pubblicità ai servizi preattivati di cui al comma 1, in modo da assicurare che i consumatori possano compiere scelte informate.

4. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ordina all’operatore la cessazione della condotta e la restituzione delle eventuali somme ingiustificatamente addebitate agli utenti, indicando in ogni caso un termine non inferiore a sessanta giorni entro cui adempiere.

art. 7-bis

L’emendamento in questione introduce una sorta di “parental control”, un filtro che permetterebbe di bloccare in automatico l’accesso ai siti che contengono contenuti definibili “per adulti” e, per disattivare il suddetto blocco, l’utente maggiorenne titolare del contratto deve inviare una specifica richiesta al titolare del servizio.

L’approvazione dell’emendamento ha suscitato forti polemiche, paventando i commentatori e gli esperti sia il rischio di una censura preventiva sui contenuti della Rete e sia le difficoltà in ogni caso di applicazione concreta delle prescrizioni richiamate nell’emendamento stesso diventato poi articolo del testo coordinato.

I tempi ristretti per la conversione del decreto legge, con il rischio reale di farlo decadere insieme alle altre norme molto importanti in esso contenute, non hanno permesso di intervenire sull’emendamento nel passaggio alla Camera dei Deputati per modificarlo ed esso è arrivato, così come è stato presentato, alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Alcuni deputati però, dopo il via libera della Camera al Provvedimento, sono intervenuti facendo approvare un Ordine del Giorno che impegna il Governo a valutare interventi che rendano il testo dell’emendamento non immediatamente attuativo e a proporre modifiche volte soprattutto ad arrivare ad una introduzione del filtro solo su base volontaria.

Alfonso Buccini

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