Decreto Legislativo 10/04/2018 n. 36: aspetti rilevanti per l’informatica giuridica

decreto legislativo 36 2018

Lo scorso 24 aprile 2018, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 il Decreto Legislativo 36/2018 avente ad oggetto “Disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati in attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 16, lettere a) e b) e 17, della legge 23.10.2017 n. 103”.

I commi richiamati della suddetta delega legislativa fanno riferimento rispettivamente ai principi e ai criteri direttivi valevoli in tema di modifica del regime di procedibilità [art. 16, comma 1, lettere a) e b)], mentre l’articolo 17, già richiamato in altri provvedimenti recentemente emanati in attuazione della c.d. “delega Orlando”, prevede la clausola di invariabilità finanziaria e regolamenta il parere delle Commissioni Parlamentari sui decreti attuativi via via emanati.

Decreto Legislativo 36/2018 e informatica giuridica

Di particolare interesse o con potenziali risvolti per l’informatica giuridica e l’informatica forense sono le seguenti disposizioni del decreto legislativo:

  • all’art. 2 la previsione della procedibilità a querela per il delitto di cui all’art. 615, comma 2, codice penale, in tema di violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale senza le formalità previste dalla legge;
  • all’art. 3 la previsione della procedibilità a querela per il delitto di cui all’art. 617-ter, comma 1, codice penale, in tema di falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno;
  • all’art. 4 la previsione della procedibilità a querela del reato di cui all’art. 617-sexies, comma 1, codice penale in tema di falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche;
  • all’art. 9 si estende la procedibilità a querela della frode informatica di cui all’art. 640-ter, mantenendo tuttavia la perseguibilità di ufficio alla sussistenza delle circostanze aggravanti di cui ai commi 5 e 7 dell’art. 61 del codice penale;
  • con l’art. 11 viene introdotto il nuovo articolo 649-bis del Codice Penale che mantiene la procedibilità di ufficio, nel caso in cui ricorrano le circostanze aggravanti ad effetto speciale, per i reati contro il patrimonio per i quali il decreto legislativo 36/2018 ha disposto la procedibilità a querela;
  • l’art. 12 disciplina il periodo transitorio per i reati perseguibili a querela commessi prima della data di entrata in vigore (9 maggio 2018) del decreto legislativo richiamato.

Comma 16 dell’art. 1 L. 103/2017

Il comma 16, lettere a) e b) dell’art. 1 della legge 23/10/2017 n. 103 così recita:

16. Il Governo è delegato ad adottare, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti legislativi per la modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati e delle misure di sicurezza personali e per il riordino di alcuni settori del codice penale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

  • a) prevedere la procedibilità a querela per i reati contro la persona puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, fatta eccezione per il delitto di cui all’articolo 610 del codice penale, e per i reati contro il patrimonio previsti dal codice penale, salva in ogni caso la procedibilità d’ufficio qualora ricorra una delle seguenti condizioni:
    • 1) la persona offesa sia incapace per età o per infermità;
    • 2) ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale ovvero le circostanze indicate nell’articolo 339 del codice penale;
    • 3) nei reati contro il patrimonio, i l danno arrecato alla persona offesa sia di rilevante gravità;
  • b) prevedere che, per i reati perseguibili a querela ai sensi della lettera a), commessi prima della data di entrata in vigore delle disposizioni emanate in attuazione della medesima lettera a), il termine per presentare la querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato; prevedere che, se è pendente il procedimento, il pubblico ministero o il giudice informa la persona offesa del reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata.

Comma 17 dell’art. 1 L. 103/2017

Il comma 17 dell’art. 1 della legge 23/10/2017 n. 103 così recita:

I decreti legislativi di cui al comma 16 sono adottati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, su proposta del Ministro della Giustizia.

I relativi schemi sono trasmessi alle Camere, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, per l’espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

I pareri sono resi nel termine di quarantacinque giorni, decorsi i quali i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di delega previsto dal comma 16, o successivamente, quest’ultimo termine è prorogato di sessanta giorni.

Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione.

I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro venti giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati.

Alfonso Buccini

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