D. Lgs. 5 aprile 2017, n. 52 – Norme di attuazione della Convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea

In Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il testo del Decreto Legislativo 5 aprile 2017, n. 52 in tema di Norme di attuazione della Convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000.

Il Decreto Legislativo 52/2017 entra in vigore il 12 maggio 2017.

Si tratta di un provvedimento importante nel suo complesso, in particolare con riferimento al Titolo III – Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (artt. da 19 a 23).

Il testo è disponibile al seguente link http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-04-27&atto.codiceRedazionale=17G00065&elenco30giorni=true e riportato qui di seguito

Art. 19 – Esecuzione della richiesta di assistenza tecnica mediante ordine all’operatore di rete

  1. Il procuratore della Repubblica, quando è richiesta l’assistenza tecnica alle operazioni di intercettazioni che si svolgono nel territorio dello Stato Parte richiedente o nel territorio di altro Stato Parte e la trasmissione immediata dei flussi comunicativi, verifica che l’autorità richiedente abbia indicato:
    1. l’autorità che procede;
    2. l’esistenza del titolo che dispone o autorizza lo svolgimento delle operazioni di intercettazione con l’indicazione del reato per il quale si procede;
    3. i dati tecnici necessari allo svolgimento delle operazioni;
    4. la durata dell’intercettazione.
  2. Si dà esecuzione alla richiesta con l’ordine all’operatore di rete di cui all’articolo 96 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, di prestare l’assistenza tecnica necessaria. All’operatore di rete è trasmessa copia del provvedimento con cui l’autorità richiedente ha disposto le operazioni di intercettazione.

Note all’art. 19

Il testo dell’art. 96 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2003, n. 214, S.O., così recita:

Art. 96 (Prestazioni obbligatorie).

  1. Le prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazioni e di informazioni da parte delle competenti autorità giudiziarie sono obbligatorie per gli operatori; i tempi ed i modi sono concordati con le predette autorità fino all’approvazione del repertorio di cui al comma 2.
  2. Con decreto del Ministro della giustizia e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono determinati:
    1. le prestazioni previste al comma 1, le modalità e i tempi di effettuazione delle stesse e gli obblighi specifici degli operatori;
    2. il ristoro dei costi sostenuti e le modalità di pagamento in forma di canone annuo forfetario, determinato anche in considerazione del numero e della tipologia delle prestazioni complessivamente effettuate nell’anno precedente.
  3. In caso di inosservanza degli obblighi contenuti nel repertorio di cui al comma 2, si applica l’art. 32, commi 2, 3, 4, 5 e 6.
  4. Fino all’emanazione del decreto di cui al comma 2, secondo periodo, il rilascio di informazioni relative al traffico telefonico è effettuato in forma gratuita. In relazione alle prestazioni a fini di giustizia diverse da quelle di cui al primo periodo continua ad applicarsi il listino adottato con decreto del Ministro delle comunicazioni del 26 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 104 del 7 maggio 2001.
  5. Ai fini dell’erogazione delle prestazioni di cui al comma 2 gli operatori hanno l’obbligo di negoziare tra loro le modalità di interconnessione allo scopo di garantire la fornitura e l’interoperabilità delle prestazioni stesse. Il Ministero può intervenire se necessario di propria iniziativa ovvero, in mancanza di accordo tra gli operatori, su richiesta di uno di essi.

Art. 20 – Esecuzione della richiesta di assistenza tecnica previo controllo del giudice

  1. Quando la richiesta ha ad oggetto l’assistenza in relazione ad operazioni di intercettazione nei confronti di persona che si trova nel territorio dello Stato, il procuratore della Repubblica chiede al giudice per le indagini preliminari l’autorizzazione all’esecuzione della richiesta di assistenza. Il giudice verifica che l’autorità richiedente abbia comunicato le informazioni di cui al comma 1 dell’articolo 22, unitamente alla descrizione sommaria del fatto per cui si procede, e che l’intercettazione sia disposta per un reato corrispondente ad uno o più tra quelli per i quali, secondo l’ordinamento interno, l’intercettazione e’ consentita. Nei casi di urgenza, il procuratore della Repubblica provvede alla richiesta di assistenza con decreto motivato, che va comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al giudice per le indagini preliminari, il quale, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato.
  2. Il procuratore della Repubblica, previa consultazione con l’autorità richiedente, provvede all’esecuzione con la trasmissione immediata dei flussi comunicativi o con la successiva trasmissione delle registrazioni.
  3. In deroga a quanto previsto dal comma 2, il procuratore della Repubblica, quando sono acquisite comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o ai servizi di informazione per la sicurezza, provvede agli adempimenti di cui all’articolo 270-bis del codice di procedura penale prima di trasmettere all’autorità richiedente i risultati delle operazioni di intercettazione.
  4. Il procuratore della Repubblica procede con le modalità di cui al comma 1 quando la richiesta ha ad oggetto l’assistenza tecnica per lo svolgimento delle operazioni di intercettazione, registrazione e successiva trasmissione dei risultati. In tal caso, all’esito delle operazioni, sono trasmessi, ove richiesto, i verbali delle operazioni di intercettazione.

Note all’art. 20

Il testo dell’art. 270-bis del codice di procedura penale così recita:

Art. 270-bis (Comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza)

  1. L’autorità giudiziaria, quando abbia acquisito, tramite intercettazioni, comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o ai servizi di informazione per la sicurezza, dispone l’immediata secretazione e la custodia in luogo protetto dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti tali comunicazioni.
  2. Terminate le intercettazioni, l’autorità giudiziaria trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri copia della documentazione contenente le informazioni di cui intende avvalersi nel processo, per accertare se taluna di queste informazioni sia coperta da segreto di Stato.
  3. Prima della risposta del Presidente del Consiglio dei ministri, le informazioni ad esso inviate possono essere utilizzate solo se vi è pericolo di inquinamento delle prove, o pericolo di fuga, o quando è necessario intervenire per prevenire o interrompere la commissione di un delitto per il quale sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni. Resta ferma la disciplina concernente la speciale causa di giustificazione prevista per attività del personale dei servizi di informazione per la sicurezza.
  4. Se entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei ministri non oppone il segreto, l’autorità giudiziaria acquisisce la notizia e provvede per l’ulteriore corso del procedimento.
  5. L’opposizione del segreto di Stato inibisce all’autorità giudiziaria l’utilizzazione delle notizie coperte dal segreto.
  6. Non è in ogni caso precluso all’autorità giudiziaria di procedere in base ad elementi autonomi e indipendenti dalle informazioni coperte dal segreto.
  7. Quando è sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, qualora il conflitto sia risolto nel senso dell’insussistenza del segreto di Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri non può più opporlo con riferimento al medesimo oggetto. Qualora il conflitto sia risolto nel senso della sussistenza del segreto di Stato, l’autorità giudiziaria non può acquisire né utilizzare, direttamente o indirettamente, atti o documenti sui quali è stato opposto il segreto di Stato.
  8. In nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla Corte costituzionale. La Corte adotta le necessarie garanzie per la segretezza del procedimento.

Art. 21 – Intercettazione disposta ed eseguita da uno Stato Parte nel territorio dello Stato

  1. Quando l’autorità competente dello Stato Parte ha disposto, senza richiesta di assistenza tecnica, l’intercettazione di un dispositivo in uso a persona che si trova nel territorio dello Stato, il procuratore della Repubblica, ricevuta notificazione dell’avvio delle operazioni, la trasmette al giudice per le indagini preliminari.
  2. Il giudice per le indagini preliminari ordina, con decreto, l’esecuzione o la prosecuzione delle operazioni, ovvero, fermo quanto previsto dall’articolo 20, paragrafo 4, della convenzione, l’immediata cessazione, se le intercettazioni sono state disposte in riferimento a un reato per il quale, secondo l’ordinamento interno, esse non sono consentite.
  3. Il procuratore della Repubblica senza ritardo dà comunicazione all’autorità competente dello Stato Parte dei provvedimenti adottati dal giudice per le indagini preliminari.

Note all’art. 21

Per i riferimenti normativi della convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli stati membri dell’Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, si veda nelle note alle premesse.

Art. 22 – Richiesta di assistenza a uno Stato Parte per le operazioni di intercettazione

  1. Quando è necessario per ragioni d’ordine tecnico, il pubblico ministero fa richiesta all’autorità competente dello Stato Parte per ottenere assistenza allo svolgimento delle operazioni di intercettazione. A tal fine trasmette, unitamente alla richiesta di assistenza, indicazioni relative:
    1. all’autorità giudiziaria che procede;
    2. all’esistenza del titolo che dispone o autorizza lo svolgimento delle operazioni di intercettazione con l’indicazione del reato per il quale si procede;
    3. ai dati tecnici necessari allo svolgimento delle operazioni;
    4. alla durata dell’intercettazione.

Art. 23 – Notifica a uno Stato Parte delle operazioni di intercettazione

  1. Il pubblico ministero, quando ha notizia che il dispositivo controllato si trova in territorio di altro Stato Parte, dà esecuzione al decreto e ne informa l’autorità competente di quello Stato.
  2. A tal fine trasmette copia del provvedimento di intercettazione e comunica:
    1. l’autorità giudiziaria che ha disposto l’intercettazione;
    2. il titolo di reato per il quale si procede;
    3. ogni informazione utile ai fini dell’identificazione della persona che ha in uso il dispositivo controllato;
    4. la durata prevista dell’intercettazione.
  3. Agli adempimenti di cui al comma 2 il pubblico ministero provvede immediatamente quando acquisisce notizia, durante lo svolgimento delle operazioni di intercettazione, che il dispositivo controllato si trova nel territorio di altro Stato Parte.
  4. Il pubblico ministero dispone l’immediata cessazione delle operazioni di intercettazione quando l’autorità competente dello Stato Parte dà comunicazione che non possono essere proseguite.
  5. L’utilizzazione dei risultati delle intercettazioni, nei casi di cui al comma 4, e’ regolata secondo quanto previsto dall’articolo 20, paragrafo 4, della convenzione.

Note all’art. 23

Per i riferimenti normativi della convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli stati membri dell’Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, si veda nelle note alle premesse.

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