Commento al D.L. 161/2019

In questo posto si propone un primo commento al Decreto Legge n. 161 del 2019 in materia di modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni.

Il termine di entrata in vigore delle norme di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 7 del decreto legislativo n. 216 del 2017 è stato prorogato con l’articolo 1 “a dopo il 29.02.2020”.
Tale proroga si è resa necessaria per completare l’adeguamento delle strutture delle Procure della Repubblica alle novità introdotte dal suddetto decreto legislativo.

Il decreto-legge 30.12.2019 n. 161 interviene anche con alcune integrazioni e correzioni all’anzidetto D.Lgs. n. 216 del 2017.

La prima modifica rilevante che si segnala è relativa al ruolo molto più incisivo attribuito al Pubblico Ministero. Le nuove norme prevedono che spetti al PM decidere quali intercettazioni non devono essere inserite nel fascicolo processuale perché contenenti espressioni lesive della reputazione altrui e/o dati definiti sensibili e non rilevanti ai fini delle indagini.

Allo stesso modo al P.M. è attribuito il potere di gestione dell’Archivio informatico e a lui spetta decidere quando giudice e imputato possono accedervi, una cosa quantomeno singolare che in ogni caso svilisce sicuramente il ruolo della difesa.

L’art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 161 interviene sull’articolo 114 del codice penale con l’aggiunta del comma 2-bis. In tal modo si prevede di estendere il divieto di pubblicazione a tutte le intercettazioni non acquisite al procedimento.

Oltre ad altre correzioni di natura formale va segnalata la modifica del comma 2-bis dell’art. 266 del codice di procedura penale: le parole “e per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata ai sensi dell’articolo 4” sono sostituite dalle seguenti “e per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell’art. 4”.

Sono definiti “incaricati di pubblico servizio” secondo l’ articolo 358 del codice penale “coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio“. Il secondo comma, novellato dalla l. n. 86/90 e successivamente dalla l. n. 181/92, aggiunge che per “pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale“.

Viene estesa quindi a questa nuova figura la disciplina prevista in materia di uso dei trojan per l’accertamento dei più gravi reati che la legge n. 3 del 2019 (“legge Spazzacorrotti”), aveva esteso ai delitti dei soli pubblici ufficiali contro la P.A.
Un disegno generale che sembra potenziare il ruolo della pubblica accusa a danno della difesa.

Alcuni spunti di riflessione, fermo restando che una analisi più approfondita è rimandata al momento in cui il decreto sarà definitivamente convertito in legge, iter di conversione già avviato e che sicuramente apporterà ulteriori modifiche all’articolato.

di Alfonso Buccini

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