Sentenza Cassazione sezioni unite su periti

Le Sezioni Unite della Cassazione si sono pronunciate sulla rinnovazione delle dichiarazioni dei periti e dei consulenti tecnici in caso di riforma della sentenza di primo grado.

Con ordinanza n. 41737 del 26 settembre 2018 la II^ sezione penale della Corte di Cassazione aveva rimesso alle Sezioni Unite una questione di diritto in base alla quale in caso di ribaltamento della sentenza di primo grado che disponeva l’assoluzione dell’imputato, il giudice di appello avrebbe dovuto provvedere a rinnovare le dichiarazioni dei periti e dei consulenti tecnici ritenute decisive e valutate difformemente rispetto al Giudice di primo grado.

In sede di udienza dello scorso 28 gennaio 2019 le Sezioni Unite avevano fornito una risposta affermativa in quanto il Giudice di appello è tenuto a rinnovare l’istruzione dibattimentale procedendo all’esame del perito o del consulente tecnico se questi sia stato esaminato nel dibattimento di primo grado e la sua dichiarazione sia stata ritenuta decisiva.

Con la sentenza n. 14426 del 2 aprile 2019 le Sezioni Unite hanno quindi fissato gli ulteriori principi di diritto:

  • 1. La dichiarazione resa dal perito nel corso del dibattimento costituisce prova dichiarativa. Di conseguenza, ove risulti decisiva, il Giudice di appello ha l’obbligo di procedere alla rinnovazione dibattimentale nel caso di riforma della sentenza di assoluzione sulla base di un diverso apprezzamento di essa;
  • 2. Ove, nel giudizio di primo grado, della relazione peritale sia stata data la sola lettura senza l’esame del perito, il giudice di appello che su impugnazione del Pubblico Ministero condanni l’imputato assolto nel giudizio di primo grado non ha l’obbligo di rinnovare l’istruzione dibattimentale attraverso l’esame del perito;
  • 3. Le dichiarazioni rese dal Consulente Tecnico oralmente vanno ritenute prove dichiarative, sicché, ove siano poste a fondamento dal giudice di primo grado della sentenza di assoluzione, il giudice di appello nel corso della riforma della suddetta sentenza sulla base di un diverso apprezzamento delle medesime ha l’obbligo di procedere alla rinnovazione dibattimentale tramite l’esame del consulente.

di <em>Alfonso Buccini</em>

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