Cassazione 11959/2020 sulla natura di “cosa mobile” del dato informatico

La Cassazione Penale 11959/2020 interviene sul tema dell’appropriazione indebita, affermando il seguente principio:

i dati informatici, contenenti files, sono qualificabili “cose mobili” ai sensi della legge penale e, pertanto, costituisce condotta di appropriazione indebita la sottrazione da un personal computer aziendale, affidato per motivi di lavoro, dei dati informatici ivi collocati, provvedendo successivamente alla cancellazione dei medesimi dati e alla restituzione del computer “formattato”

Sulla natura di “cosa mobile” di un dato informatico, la Cassazione rileva che il file possiede una dimensione fisica costituita dalla grandezza dei dati che lo compongono, come dimostrano l’esistenza di unità di misurazione della capacità di un file di contenere dati e la differente grandezza dei supporti fisici in cui i files possono essere conservati e elaborati.

L’assunto da cui muove l’orientamento maggioritario, giurisprudenziale e della dottrina, nel ritenere che il dato informatico non possieda i caratteri della fisicità, propri della “cosa mobile” non è dunque condivisibile.

Al contrario, una più accorta analisi della nozione scientifica del dato informatico conduce a conclusioni del tutto diverse.

Questa valutazione del dato informatico come cosa mobile è fondamentale in relazione alla alla configurabilità della condotta di appropriazione indebita di dati informatici.

A giudizio della Cassazione occorre considerare la capacità del file di essere trasferito da un supporto informatico ad un altro oppure di essere “custodito” in ambienti “virtuali”.

Tali caratteristiche confermano il presupposto logico della possibilità del dato informatico di formare oggetto di condotte di sottrazione e appropriazione.

In conclusione, pur se difetta il requisito dell’apprensione materialmente percepibile del file in sé considerato (se non quando esso sia fissato su un supporto digitale che lo contenga), di certo il file rappresenta una cosa mobile, definibile quanto alla sua struttura, alla possibilità di misurarne l’estensione e la capacità di contenere dati, suscettibile di esser trasferito da un luogo ad un altro, anche senza l’intervento di strutture fisiche direttamente apprensibili dall’uomo.

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